sabato 3 novembre 2012

Nomina del Garante dei detenuti: come uscire dalle sabbie mobili della Regione Umbria


A seguito della decisione della Presidenza del consiglio della Regione dell'Umbria di aprire un bando per la scelta dei candidati, grazie alla collaborazione con l'ufficio del garante della Regione Emilia Romagna, posto queste note che danno un quadro di come altre amministrazioni locali e regionali agiscono in merito alla nomina. In particolare, va sottolineato il criterio scelto dal Comune di Bologna, di apertura e di trasparenza, che qui sotto viene riportato. Malgrado sia passato più di un mese dall'annunzio che dà seguito a quella decisoine, ancora nessuna norma, ci risulta, sia stata approvata dall'amministrazione regionale umbra. a.m.

La figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale ha trovato riconoscimento legislativo con la L. 27 febbraio 2009, n. 14, che ha modificato L. 26 luglio 1975, n. 354. Si è così previsto che il garante possa avere colloqui con i detenuti e gli internati, anche al fine di compiere atti giuridici (art. 18) e che il garante possa visitare senza necessità di preventiva autorizzazione gli istituti penitenziari che insistono sul territorio di competenza (art. 67).
Sono praticate due modalità di individuazione del Garante: per nomina sindacale ( o del presidente della Provincia o del Presidente della regione, come nel caso del sen. Fleres per la Sicilia) o per nomina elettiva del Consiglio (comunale, regionale, non si hanno notizie di nomine dei consigli provinciali).
In alcuni casi, come per il Comune di Bologna, si è intervenuti sullo Statuto che ha inserito l’art.13 bis, di istituzione del Garante  per i diritti delle persone private della libertà personale, “istituzionalizzando” la nuova figura di garanzia:

Art. 13 bis (Garante per i diritti delle persone private della libertà personale)

1. Il Comune istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.
2. Il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del
Comune di Bologna, con riferimento alle competenze dell’Amministrazione e tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi.
3. Le azioni poste in essere per le finalità di cui al precedente comma 1 sono volte a garantire alle persone private della libertà personale il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive.
4. L’elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali riferiti all’attività da esso esercitata sono disciplinati da apposito regolamento.
Successivamente con deliberazione OdG 23 del 26/01/2004 il Consiglio Comunale ha approvato, con apposito Regolamento, la disciplina delle modalità di elezione del Garante, nonché l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Ufficio di supporto.

All’art. 4 sono previste le modalità di presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale:

1. Il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, informandone la cittadinanza entro congruo termine.
2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3 possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.
3. Le candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali.
4. Le candidature ed i curricula sono sottoposti all'esame della I Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali", la quale provvede, previa definizione dei criteri di valutazione dei curricula, all'individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, definendo una rosa di tre candidati da proporre al Consiglio comunale per l'elezione.
(in allegato delibera 23 del 26/01/2004 integrale).
Per quanto riguarda il caso specifico della Regione Emilia-Romagna la figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è stata istituita con Legge regionale 3 del 19 febbraio 2008.http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/garanzia-e-controllo/detenuti.pdf
Successivamente, l’assemblea legislativa con propria delibera n.23 del 21 settembre 2011, in modifica alla L.R. n.9 del 17 febbraio 2005 “garante per l’infanzia e l’adolescenza” e n. 3 del 19 febbraio 2008 “ garante della persone ristrette negli istituti penitenziari della regione”,  stabilisce nuove norme sugli Istituti di Garanzia. Il Garante che viene scelto tra persone in possesso dei requisiti e di comprovata esperienza almeno quinquennale, viene eletto dall’Assemblea legislativa, con voto segreto. Ciascun consigliere ha facoltà di avanzare una candidatura  allegando curricula. La nomina della Garante è avvenuta con deliberazione dell’Assemblea regionale  n.65/2011.
Per quanto riguarda il bando di presentazione delle domande per la nomina del garante regionale è previsto per la regione Campania, pubblicato a cura del Presidente del consiglio, sul bollettino ufficiale della regione, entro trenta giorni dall’approvazione della legge di istituzione del garante, ovvero entro 30 giorni dalle dimissioni o scadenza del mandato.
Ci risulta essere stata data evidenza pubblica per la presentazione delle candidature per l’individuazione del garante dei detenuti, oltre che per il comune di Bologna ( in allegato in pdf l’avviso come pubblicato nel Comune di Bologna) anche a Rovigo.

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