giovedì 11 novembre 2010

Gasdotto "Rete Adriatica" Massafra - Minerbo: sono state rispettate le direttive dell'Unione Europea sulla valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale?

Pubblichiamo qui sotto il ricorso predisposto dall'Associazione ecologista Gruppo d'intervento Giuridico onlus di Cagliari alla Commissione Europea riguardante la costruzione del gasdotto denominato "Rete Adriatica" della lunghezza complessiva di km. 687. Il ricorso, molto articolato, fa riferimento anche alla presa di posizione di alcuni enti territoriali umbri - Comuni e Comunità montane, la Provincia di Perugia e la Regione Umbria che hanno rilevato molte perplessità rguardo alla procedura di Via. L'opera, molto importante e strategica per l'economia italiana, non viene contestata in quanto tale, ma si chiede di rispettare i parametri di rispetto ambientale, a partire dal tracciato: tra i tanti esempi citati  si chiede di sapere perchè si è scelto di intervenire sulla dorsale appeninica e non lungo il versante adriatico che non presenta particolari criticità.

Andrea Maori

Alla Commissione Europea,                                                                          _____________,  ________ 2010

Rue de la Loi, 200 – 1049 Bruxelles (B)

Oggetto:  denuncia ex art. 226 Trattato CE o art. 258 versione consolidata avverso gasdotto Massafra – Minerbio. Regioni Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romagna. Italia.

Il sottoscritto _____________________________________ , nato a ______________________________ , il _______________, residente a __________________________ , in via/piazza ____________________ , n. ___ ,

premesso che

Attraverso una serie di procedure di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. parziali e minimali la Snam Rete Gas s.p.a. (avente come partner per la distribuzione la Società British Gas) ha proposto – nell’arco degli ultimi anni – “segmenti” di un unico progetto per la realizzazione di un gasdotto denominato “Rete Adriatica”, della lunghezza complessiva di km. 687 (tubazione di diametro 1.200 mm. a mt. 5 di profondità, servitù di mt. 40), ipotizzato con un unico tracciato dal Sud (Massafra, Prov. Taranto) fino all’Italia settentrionale (Minerbio, Prov. Bologna), in forza anche di dichiarazioni di pubblica utilità, alcune delle quali scadute e relative anch’esse ad ogni singolo tratto.    Infatti, le strutture della Rete Adriatica, secondo la programmazione Snam Rete Gas s.p.a., hanno il compito di garantire il trasporto dei volumi di gas attualmente immessi dai punti di entrata meridionali (Mazara del Vallo, proveniente dall’Algeria, e Gela, proveniente dalla Libia) e, inoltre, lo sviluppo delle capacità di trasporto da questi punti di entrata e da altri che dovessero svilupparsi nel Sud Italia.  La finalità complessiva del nuovo gasdotto è quella di realizzare le capacità di trasporto richieste dal rigassificatore che la British Gas prevede di costruire a Brindisi, per un quantitativo di 8 miliardi di metri cubi l’anno. In particolare nei documenti prodotti dalla Snam per gli studi di impatto ambientale, vengono elencati i seguenti lotti funzionali:

  • Metanodotto Massafra – Biccari - DN 1200 (48’’), lungo 194,7 km;

  • Metanodotto Biccari - Campochiaro - DN 1200 (48’’), lungo 70,6 km;

  • Metanodotto Sulmona – Foligno - DN 1200 (48’’), lungo 167,7 km;

  • Centrale di compressione di Sulmona, n° 3 turbo compressori da 33 Mw.

  • Metanodotto Foligno - Sestino - DN 1200 (48’’), lungo 113,8 km;

  • Metanodotto Sestino - Minerbio - DN 1200 (48’’), lungo 142,6 km.


Ne deriva, per logica conseguenza, che trattasi di un’opera, le cui parti sono funzionalmente connesse e programmate per realizzare un’unica struttura per il trasporto del gas metano da Massafra a Minerbio.    L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’opera deve, pertanto, essere assoggettata a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica – V.A.S., qualora sia presa in considerazione quale “piano o “programma” (direttiva n. 42/2001/CE) ovvero ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. (direttive n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE) qualora sia considerata quale “opera” unitaria;

-    infatti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell’ambiente), i piani o programmi che possono avere effetti sensibili sull’ambiente sono sottoposti a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica – V.A.S.           La direttiva n. 42/2001/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001, stabilisce, all’art.1, che, sulla base delle politiche e delle azioni comunitarie dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile, deve essere obbligatoriamente garantita l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi suscettibili di avere un impatto significativo nell’ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace.  Il procedimento di V.A.S. va condotto in concertazione con le Autorità con competenza ambientale (A.C.A.) e con il pubblico e, sulla base di uno specifico studio (Rapporto Ambientale), ha lo scopo di fornire i criteri per la scelta della strategia più sostenibile per l’ambiente, in seguito alla valutazione di tutte le strategie possibili e le ragionevoli alternative effettuata comparando gli obiettivi di sviluppo del piano o programma con gli effetti significativi, singoli e cumulativi che l’attuazione dello stesso potrebbe avere sull’ambiente. l’obbligo di applicazione della procedura di V.A.S. si riferisce ai piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data del 21 luglio 2004 (art. 13, comma 3°, della direttiva n. 42/2001/CE)    I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.

Nelle Linee Guida all’attuazione della direttiva, elaborate dalla Commissione Europea, si chiarisce che la seconda frase dell’articolo 13, paragrafo 3 è volta a garantire che una valutazione ambientale conforme alla direttiva venga normalmente svolta per i piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente al 21 luglio 2004 ma che non verrà approvato prima del 21 luglio 2006.

Da quanto è dato conoscere, la data di presentazione del progetto è il 30 gennaio 2005, successiva alla data di entrata in vigore della direttiva n. 42/2001/CE.      Si rileva, infine, per analogia, che, come è stato sottoposto a V.A.S. il piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a., così dovrebbe valere l’obbligo di procedura V.A.S. anche per lo sviluppo della rete di gasdotti che fa capo a Snam Rete Gas s.p.a.;

-   i cinque tratti (sopra riportati), che sono parti strettamente connesse e consecutive di un’unica e unitaria infrastruttura lineare, cioè dell’unico gasdotto “Rete Adriatica” devono essere assoggettati ad un unico procedimento di V.I.A. La prassi amministrativa seguita è in palese violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali che impongono la valutazione complessiva degli interventi proposti, come autorevolmente interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e amministrativa nazionale (vds. es. Corte Giust. U.E., sez. II, 28 febbraio 2008, causa 2/07; Corte Giust. U. E., 16 settembre 1999, causa 435/97; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2874; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412; T.A.R. Lazio, LT, 16 dicembre 2002, n. 1456).           In proposito, esplicitamente ha affermato la Commissione Europea: gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che l’obiettivo della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sia nella versione originaria sia in quella modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, non venga aggirato attraverso il frazionamento dei progetti.       Nella determinazione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/11/CE, la mancata considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti frazionati rischia di sottrarre all’obbligo di valutazione progetti che, considerati nel loro insieme, possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (Commissione Europea, risposta del 16 luglio 2003 all’interrogazione parlamentare E-1823/03IT dell’on. Monica Frassoni – gruppo Verdi/A.L.E.).   Ed è anche la posizione della giurisprudenza dominante: “La necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba “tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente”. Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui “Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione”: Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412);

- il tracciato de quo dell’unico gasdotto “Rete Adriatica” interessa – direttamente o indirettamente – numerose aree naturali protette così come definite dalla legge n. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare:

parchi nazionali della Maiella, dei Monti Sibillini, del Gran Sasso – Monti della Laga;

parco naturale regionale del Velino – Sirente;

siti di importanza comunitaria – S.I.C. e/o zone di protezione speciale – Z.P.S. “Area delle Gravine” (codice IT9130007), “Valle Ofanto-Lago di Capaciotti” (codice IT9120011), “Valle del Cervaro-Bosco dell’Incoronata” (codice IT9110032), “Sorgenti ed Alta Valle del fiume Fortore” (codice IT8020010), “Bosco di Castelvetere in Valfortore” (codice IT8020006), “Bosco di Castelpagano” (codice IT8020005), “Sella di Vinchiaturo” (codice IT7222296), “La Gallinola-Monte Miletto- Monti del Matese” (codice IT7222287), “Maiella” (codice IT7140203), “Maiella sud-ovest” (codice IT7110204), “Monte Genzana” (codice IT7110100), “Parco nazionale della Maiella” (Z.P.S., codice IT7140129), “Fiumi-Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara” (codice IT7110097), “Velino-Sirente” (codice IT7110130),  “Fiume Topino” (codice IT5210024), “Boschi bacino di Gubbio” (codice IT5210013), “Boschi di Pietralunga” (codice IT5210004), “Biotopi e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella” (codice IT4050022), “Valli di Medicina e Molinella” (codice IT4050017), “Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio” (codice IT4050023), “Valle Benni” (codice IT4050006).

Come noto, il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (codice dell’ambiente), così come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008, prevede, all’art. 10, comma 3°, che la procedura di V.I.A. comprenda la procedura di valutazione di incidenza: detta procedura, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 35//1997 così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 120/2003, prevede esplicitamente (art. 5, comma 7°) che detta valutazione sia effettuata “sentito” il parere dell’Ente gestore dell’area protetta di carattere nazionale: in proposito, non si è a conoscenza del rilascio di alcun parere da parte di alcun Ente gestore di area protetta di carattere nazionale;

-  numerose sono, poi, le aree tutelate con vincolo paesaggistico (artt. 142 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni) e ambito di piano paesaggistico (artt. 135 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni), anche con misure di conservazione integrale, interessate dal tracciato del gasdotto proposto;

- Il gasdotto “Rete Adriatica” è stato progettato dalla Snam Rete Gas s.p.a. al fine di realizzare il raddoppio delle infrastrutture di trasporto gas lungo il versante adriatico del territorio nazionale. E ciò, secondo l’intento dichiarato dalla stessa Snam, in analogia con quanto realizzato lungo il versante tirrenico della penisola, dove corrono parallelamente due infrastrutture di trasporto gas. Giunto invece all’altezza di Biccari (FG), il tracciato del gasdotto è stato dirottato inspiegabilmente verso l’interno, lungo la dorsale appenninica, adducendo presunte e non dimostrate “insuperabili criticità” sotto l’aspetto tecnico.

Ma proprio scegliendo la dorsale appenninica il tracciato si scontra invece con criticità non esistenti lungo il versante adriatico quali la presenza di aree boschive e numerose aree protette.

Anche per quanto riguarda il rischio idrogeologico diffuse sono le criticità presenti lungo la dorsale appenninica interessata dal tracciato.

E’ inoltre sorprendente che tra le criticità prese in esame non figuri affatto il rischio sismico, sicuramente molto più elevato lungo l’Appennino che sulla costa adriatica. Il gasdotto “Rete Adriatica” si snoda lungo le depressioni tettoniche dell’Appennino Centrale storicamente interessato da un notevole tasso di sismicità, con eventi anche di magnitudo elevata, come il terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito l’Aquila e molte altre località dell’Abruzzo, e il terremoto del 26 settembre 1997 che ha colpito l’Umbria e le Marche. Nel tratto relativo all’Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, su 28 località attraversate dal metanodotto, 14 sono classificate in zona sismica 1 e 14 in zona sismica 2. Anche la centrale di compressione, localizzata a Sulmona, ricade in zona sismica di primo grado;

- vari Enti territoriali hanno espresso il loro parere in proposito, spesso negativo, in particolare:

* il Consiglio regionale delle Marche con mozione n. 200 del 18 settembre 2007 ha dato all'unanimità parere negativo sull'opera, mentre con decreto dirigenziale n. 76/VAA_8 del 25 luglio 2008 è stato fornito parere positivo fortemente condizionato;

* la Regione Umbria, riguardo all'opera in questione, ha rilasciato un parere positivo condizionato nell’ambito di procedimento di V.I.A. con determinazione n. 3792 del 6 maggio del 2005 e successive integrazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 6347 del 7 luglio 2006;

*  la Regione Toscana ha espresso parere positivo condizionato con deliberazione Giunta regionale n. 372 del 28 maggio 2007;

* la Comunità montana del Catria e Nerone di Cagli, Pesaro e Urbino risulta aver espresso parere contrario, la Comunità montana Alto e Medio Metauro ha espresso parere positivo condizionato;

* la Comunità montana Alto Tevere Umbro e la Comunità montana Alto Chiascio, nei cui territori sono compresi i tratti che interessano Pietralunga, Città di Castello e Gubbio, non sono mai state coinvolte nell'istruttoria dell'atto in questione, né hanno mai formulato alcun parere in merito;

* alcuni Comuni come Pietralunga (PG) hanno espresso parere negativo (deliberazione Consiglio comunale n. 20 del 16 maggio 2008), mentre altri come Gubbio (PG) non hanno mai espresso pareri di merito relativi al progetto, ma si sono limitati ad esprimere solamente pareri urbanistici;

* la Provincia di Pesaro e Urbino ha dato parere negativo sull'opera con voto unanime espresso con deliberazione n. 52 del 29 giugno 2007;

* la Provincia di Perugia (Area Ambiente e Territorio), con nota del 26 maggio 2006, protocollo n. 13/165550, ha espresso parere negativo in merito alla compatibilità del metanodotto con il vigente P.T.C.P.;

* il Servizio Programmazione forestale, faunistico, venatorio ed Economia Montana della Regione Umbria, con nota del 26 giugno 2006, ha trasmesso parere negativo in merito ad imprescindibili aspetti legati alla flora ed alla fauna;

*  la Provincia di L’Aquila (Commissione Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente) ha espresso parere negativo con deliberazione 8 febbraio 2010.

*    la Provincia dell’Aquila ha espresso parere negativo sull’opera con deliberazione consiliare approvata all’unanimità il 10 febbraio 2010;

*    la Comunità Montana Peligna, nel cui territorio è ricompreso il tratto che interessa i Comuni di Corfinio, Pratola Peligna, Pacentro e Roccacasale, ha espresso parere negativo con deliberazione della giunta esecutiva il 25 febbraio 2010;

*     il Comune di Sulmona, interessato sia dal metanodotto che dalla centrale di compressione, ha espresso più volte parere contrario con voto unanime del Consiglio Comunale il 23 febbraio 2009, il 16 luglio 2009 e il 1° marzo 2010.

Pertanto,                                                               CHIEDE

alla Commissione Europea in indirizzo, ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE o art. 258 della versione consolidata (decisione 2010/C 83/01), di voler svolgere gli opportuni accertamenti finalizzati a verificare l’avvenuto rispetto o meno delle direttive n. 01/42/CE (valutazione ambientale strategica), n. 92/43/CEE (salvaguardia habitat naturali e semi-naturali, fauna e flora), n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE (valutazione di impatto ambientale) con i conseguenti provvedimenti del caso.

In fede.

________________________________________________



























ricorso predisposto dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – Via Cocco Ortu n. 32 – 09128 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com

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