mercoledì 2 novembre 2016

Illegittime alcune deliberazioni del Consiglio Comunale di Perugia per errata interpretazione dei regolamenti. Chiesto l’annullamento del voto col quale la I Commissione ha respinto la petizione popolare sulla trasparenza



Illegittime alcune deliberazioni del Consiglio Comunale di Perugia per errata interpretazione dei regolamenti.
Chiesto l’annullamento del voto col quale la I Commissione ha respinto la petizione popolare sulla trasparenza.

Il Consiglio comunale ha sempre considerato gli astenuti ai fini del quorum ‘funzionale’ equiparando di fatto l’astensione al voto contrario.
Ma una sentenza del Consiglio di Stato del 2012 e un susseguente parere del Ministero degli Interni del 2015 ribaltano tale interpretazione: una deliberazione deve essere approvata se i voti favorevoli superano i voti contrari.

Martedì 25 ottobre la I Commissione consiliare del Comune di Perugia ha respinto la petizione popolare promossa da Radicali Perugia sulla trasparenza dei lavori de Consiglio con 2 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti.

Benché l’unico voto che avrà efficacia sarà quello definitivo in Consiglio comunale, abbiamo chiesto formalmente l’annullamento del voto in commissione per l’errata interpretazione data all’astensione e stiamo valutando tutte le iniziative legali per la salvaguardia dei diritti dei firmatari della petizione.


Secondo lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio Comunale, salvo nei casi dove diversamente specificato (ad esempio per le modifiche dei regolamenti, del piano regolatore e per l’approvazione del bilancio dove è necessaria la maggioranza dei componenti), le deliberazioni sono approvate “con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti”.

Il Consiglio ha sempre interpretato tale disposizione in maniera distorta alterando l’esito della votazione, così che i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto, oltre ad essere correttamente conteggiati ai fini del numero legale (come previsto esplicitamente dal Regolamento stesso), vengono considerati anche ai fini del quorum necessario per l’approvazione delle delibere. Ma così facendo l’astensione equivale ad un voto contrario, dandole così un significato più ampio e forte di ciò che è in realtà.

Sul tema è intervenuto però il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3372/2012 che, intervenendo in una questione relativa ad una votazione nel comune di Falcade, il cui Statuto sul punto è identico a quello del comune di Perugia, e dove i voti favorevoli erano superiori a quelli contrari ma, per effetto degli astenuti, inferiore alla maggioranza assoluta dei presenti, ha stabilito che per il quorum funzionale, ossia per il calcolo della maggioranza dei voti validamente espressi, vale il principio per il quale astensione significa volontà di non partecipare al voto, con conseguente esclusione dal computo dei presenti.

Tale principio è stato ripreso anche dal Ministero degli Interni che, in un parere formulato ad aprile 2015, chiamato a interpretare l’esito di una votazione che aveva visto 4 voti favorevoli, 1 contrario e 9 astenuti, in un Comune anch’esso con disposizioni statutarie e regolamentari identiche a quelle del comune di Perugia, ha ribadito che “gli astenuti debbano essere esclusi dal calcolo del quorum funzionale e le deliberazioni vengono approvate in presenza di una maggioranza di voti favorevoli. Una interpretazione diversa, nel senso di considerare l'astensione equivalente nei fatti a un voto contrario, non sarebbe giustificata laddove è previsto il voto favorevole, il voto contrario e l'astensione. Pertanto, si ritiene che riguardo alla fattispecie segnalata, la deliberazione, che ha ricevuto un numero superiore di voti favorevoli rispetto ai voti contrari, dovrebbe intendersi approvata”.

Non dovendosi computare dunque gli astenuti, la petizione popolare avrebbe dovuto essere approvata con 2 voti favorevoli e 1 contrario. E come la petizione, tutte le altre deliberazioni che nel corso degli anni sono state respinte perché i voti favorevoli, pur maggiori di quelli contrari, non raggiungevano la soglia del 50%+1 dei consiglieri presenti, sono state falsate.

Chiediamo dunque che il Consiglio comunale di Perugia proceda all’annullamento e alla susseguente ripetizione del voto in I Commissione e che, pur rimanendo il vulnus delle votazioni nel passato interpretate erroneamente, d’ora in poi gli astenuti non vengano conteggiati ai fini del quorum necessario per le deliberazioni.



Michele Guaitini – segretario Radicali Perugia
Andrea Maori – tesoriere Radicali Perugia

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