mercoledì 19 maggio 2010

Sintesi della conferenza stampa sul ricorso al Tar contro la proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale dell'Umbria

Da Radio Radicale  l'audio della conferenza stampa

Il ricorso al Tar contro la proclamazione degli eletti, notificato il 17/05/2010 alla regione Umbria, rappresenta la continuazione del ricorso già presentato dall’ Avv. Mangone Francesco contro i provvedimenti con cui le Commissioni elettorali avevano bocciato le nostre contestazioni seguite ai provvedimenti di “reiezione” della lista Bonino-Pannella a causa del mancato rispetto del numero di firme necessario per la presentazione della lista.

Il nostro ricorso – integrato dai Motivi Aggiunti – è sempre firmato dai delegati di Lista Andrea Maori, Michele Guaitini e Massimiliano Bardani, assistiti in questo caso dall’ Avv. Michele Capano.  E’   incentrato su: (...)I. Violazione dell’art. 3 del primo protocollo annesso alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Violazione dell’ art. 117 della Costituzione. Profilo relativo alla legge elettorale.

La legge regionale che disciplina il procedimento elettorale dell’ Umbria è la n. 2 del 4 gennaio 2010. L’art. 3 del primo protocollo annesso alla CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, garantisce sia il diritto individuale di voto sia il diritto di elettorato passivo. Queste disposizioni, ha stabilito la corte Costituzionale, sono imperative per l’ Italia, che ha ratificato la Convenzione 50 anni or sono.

La Lista Bonino-Pannella invoca il rispetto del  principio di “stabilità della legge elettorale”, secondo il quale gli aspetti e le regole salienti delle procedure elettorali non possono essere mutate nel corso dell’ anno precedente la celebrazione delle elezioni, se non in presenza di “circostanze davvero specifiche” (very specific circumstances”).

Nel nostro caso, un cambiamento elettorale avvenuto a meno di due mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle liste (27 Febbraio 2010), in assenza di qualsivoglia specifica necessità, risulta palesemente violativo del principio affermato.

 

 

 

II. Violazione dell’art. 3 Cost. Disparità di trattamento tra le forze politiche nella fase pre-elettorale di raccolta delle sottoscrizioni delle liste di candidati.

Nessun rappresentante della lista Bonino-Pannella ricopre la carica di consigliere comunale o provinciale, e si contano sulle dita di una mano i consiglieri appartenenti ad altre formazioni politiche che hanno accolto la richiesta di autenticare le sottoscrizioni apposte a sostegno della “lista Bonino Pannella”. Dunque la Lista Bonino-Pannella deve innanzitutto contare sull’ autenticazione dei moduli effettuata negli uffici dell’ anagrafe comunali, dove inviare i moduli. Tuttavia: 1) la comunicazione con i Comuni si è rilevata concretamente difficoltosa e onerosa. Solo 37 Comuni dell’ Umbria su 92 (pari al 40,2 %: meno della metà) risultavano all’ 8 Febbraio 2010 iscritti sul sito www.indicepa.gov.it come Comuni dotati di posta Elettronica certificata, il che facilita enormemente i tempi e i copsti dell’ invio di moduli, per chi – come la Lista Bonino-Pannella – vi è costretta; 2) i Comuni (come del resto le province, i tribunali e le procure) non hanno predisposto ed organizzato un servizio pubblico di autenticazione, che potesse essere fruito per raccogliere le firme anche fuori degli uffici pubblici. Sono state vane le lettere (contestuale ad altre lettera inviata in pari data al ministro degli Interni Maroni della Giustizia Alfano contenente anche analoga sollecitazione)del 26/01/2010 ai Presidenti dell’ ANCI e dell’ UPI che chiedeva di provvedere affinché la “messa a disposizione” fosse garantita.

III. Violazione art. 3 della Costituzione. Violazione art. 1, comma 4, della legge n. 43 del 1995 e dell’art. 8 del regolamento del 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Inosservanza degli obblighi di informazione da parte del servizio pubblico radiotelevisivo.

L’ art. 1, comma 4, della già citata l. n. 43 del 1995 chiarisce tra l’ altro che “Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità” relativa alla sottoscrizione delle liste presso i Comuni. Ulteriormente e per conseguenza,  l’art. 8 del regolamento del 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che ha dato attuazione alla legge del 1995,  stabilisce che “a far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti internet della RAI”.

Tali obblighi informativi non sono stati rispettati

Lo strettissimo collegamento esistente tra concreta informazione ai cittadini, e disponibilità-possibilità per questi ultimi di avvalersi dello “strumento” rappresentato dagli uffici comunali può essere compreso esaminando un’ indagine a campione che evidenzia come, a seguito dell’ informazione dovuta al digiuno della fame e della sete cui fu costretta Emma Bonino, aumentano di oltre sei volte le firme apposte dai cittadini nelle segreterie comunali.

Tale situazione si determinava nonostante una lettera della Lista Bonino – Pannella ai Ministri Maroni ed Alfano, con cui si chiedeva un intervento per garantire la regolarità della fase di raccolta delle firme, in particolare informando tramite la RAI i cittadini.

 

Nel ricorso è presente la richiesta di remissione degli atti alla Corte Costituzionale per far rilevare le violazione della Costituzione e delle Convenzioni internazionali presenti nella legge regionale umbra.

 

Si è quindi richiesto al Tar di discutere la causa nel merito, all’ indomani della richiesta di provvedimento cautelare di ammissione della Lista Bonino-Pannella, bocciata dal Tar prima del voto.

Ricordiamo infine che l’azione di denuncia della illegalità delle elezioni regionali umbre e relativa violazione dei diritti elettorali dei cittadini è proseguita in sede europea con due segnalazioni: all’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) e al Parlamento Europeo. In particolare al P. E. è stato chiesto di sollecitare la Presidenza del Consiglio Regionale dell’Umbria a fornire chiarimenti sulla legge elettorale rispetto a standard di rispetto dei diritti elettorali e l’invio di osservatori.

Nessun commento:

Posta un commento