Durante il procedimento di presentazione delle liste elettorali regionali, le liste Bonino Pannella e Sinistra Critica sono state estromesse a causa dei meccanismi elettorali che hanno reso impossibile la presenza di forze non rappresentate in Consiglio regionale, in violazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità di competitori concorrenti alle elezioni. Di seguito si può leggere il ricorso presentato dagli avvocati Sandro Ridolfi e Lorenzo Battisti al Tar dell'Umbria contro la non ammissione della lista Sinistra Critica.
Ricorso per (...)
I signori Luigino Ciotti, Raffaele D’Amato e Vienna Ludovini, rispettivamente quali delegati alla presentazione delle liste regionale e per le circoscrizioni provinciali di Perugia e di Terni della Associazione politica Sinistra Critica, nonché l’Associazione stessa in persona del Coordinatore regionale Luigino Ciotti, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Sandro Ridolfi e Lorenzo Battisti, per delega in calce al presente ricorso, elettivamente domiciliati in Perugia Piazza Italia n. 9 (c/o Studio Tamburelli),
ricorrenti
contro
l’UFFICIO CENTRALE REGIONALE, presso la Corte d’Appello di Perugia,
resistente
nonché contro
la REGIONE dell’UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore,
resistente
per l’annullamento
previa sospensione, ai fini della riammissione delle liste regionale e provinciali depositate dalla Associazione politica Sinistra Critica alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria e l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale fissata per i prossimi 28 e 29 marzo 2010,
1) del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Perugia in data 1 marzo 2010 con il quale è stato rigettato il ricorso avverso il verbale del medesimo Ufficio, in data 27 febbraio 2010, che aveva dichiarato la inammissibilità della lista elettorale regionale per difetto del numero delle firme raccolte;
2) del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Perugia in data 1 marzo 2010 con il quale è stato rigettato il ricorso avverso il verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Perugia, in data 27 febbraio 2010, che aveva dichiarato la inammissibilità della lista elettorale provinciale di Perugia per difetto del numero delle firme raccolte;
3) del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Perugia in data 1 marzo 2010 con il quale è stato rigettato il ricorso avverso il verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Terni, in data 27 febbraio 2010, che aveva dichiarato la inammissibilità della lista elettorale provinciale di Terni per difetto del numero delle firme raccolte.
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IN FATTO
La ricorrente Associazione politica “Sinistra Critica” ha già partecipato a precedenti consultazioni elettorali, specificamente per il rinnovo dei Consigli Provinciali di Perugia e di Terni nella consultazione svoltasi nell’anno 2009, ottenendo, nella provincia di Perugia il risultato dell’1,2% e in quella di Terni il risultato dell’1,1%.
Il Consiglio regionale dell’Umbria in data 22 dicembre 2009, al limite di scadenza del proprio mandato, ha approvato la nuova legge elettorale n. 2/2010 per il rinnovo del Consiglio stesso e l’elezione del Presidente della Giunta regionale, entrata in vigore in data 21 gennaio 2010.
In virtù della nuova normativa, di immediata applicazione già in occasione della prima scadenza elettorale successiva, specificamente ai sensi dell’art. 6, comma 1, sono stati assogetti all’obbligo di raccolta delle firme, fissate in numero di 2.000 per la circoscrizione di Perugia e di 1.200 per quella di Terni, solamente i partiti politici o i movimenti non aventi rappresentanza diretta nel Consiglio regionale uscente, in una delle due Camere del Parlamento nazionale, o comunque collegati ad altro partito politico o movimento già rappresentato come sopra.
Ai termini dell’art. 6, comma 3, la nuova legge ha invece esonerato dall’obbligo di raccolta delle firme i partiti politici o movimenti già presenti nel Consiglio uscente, in una delle due Camere del Parlamento nazionale o collegati a questi ultimi.
La Regione dell’Umbria ha reso disponibili solamente in data 4 febbraio 2010 i fac-simili dei moduli per la raccolta delle firme per i partiti politici o movimenti non rappresentati né collegati, essendo fissato il termine per il deposito delle liste al 27 febbraio 2010.
Nello spazio di tempo di totali 23 giorni, comprendenti anche i tempi tecnici della stampa tipografica dei moduli e della loro distribuzione presso i 92 Comuni della Regione, la Associazione ricorrente ha proceduto alla raccolta delle firme per la presentazione delle proprie liste nelle due circoscrizioni e del listino regionale, non raggiungendo, in nessuna delle due circoscrizioni, il numero minimo imposto dalla nuova legge.
L’Associazione ha comunque proceduto, nel termine sopra indicato del 27 febbraio 2010, al deposito delle proprie liste provinciali e regionale allegando le firme sino a quella data raccolte.
Con i provvedimenti citati in epigrafe gli Uffici Centrali Circoscrizionali di Perugia e Terni, nonché l’Ufficio Centrale Regionale hanno verbalizzato la non ammissione delle liste elettorali predette per il difetto del numero minimo delle firme richieste per legge.
Detti verbali sono stati quindi confermati dall’Ufficio Centrale Regionale con i provvedimenti di rigetto dei rispettivi ricorsi sopra elencati.
I provvedimenti sono ingiusti e viziati per illegittimità derivata dalla nuova legge elettorale regionale n. 2/2010, per i seguenti motivi.
- IN DIRITTO
Ai sensi del nuovo art. 122, comma primo, della Costituzione è attribuita alla potestà legislativa regionale la disciplina delle elezioni dei Consigli regionali e del Presidente della Giunta.
Tale potestà, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto della normativa quadro nazionale, dei principi inderogabili sanciti dalla Costituzione e, nei limiti della devoluzione sovranazionale, dei principi dettati in materia elettorale dall’Unione Europea.
1.- Stabilisce l’art. art. 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004 n. 165, attuativa del menzionato primo comma dell’art. 122 della Costituzione in materia di procedimento elettorale regionale, che
“1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;”
2.- Stabilisce l’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990 n.53, che:
“Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature”
3.- Stabiliscono rispettivamente gli articoli 3 e 49 della Costituzione che:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3);
“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (art. 49).
4.- Il “Codice di buona condotta in materia elettorale”, approvato dal Comitato dei Ministri dell’Unione Europea con una “dichiarazione” adottata nella sessione del 13 maggio 2004, ha stabilito che:
“Gli elementi fondamentali del diritto elettorale non devono poter essere modificati nell’anno che precede le elezioni”.
* * *
A) L’art. 6, comma 1, della legge regionale Umbria n 2/2010, modificando il previgente art. 9 della legge statale n. 108/1968, ha fissato in numero minimo di 2.000 le firme necessarie per la presentazione delle liste per la circoscrizione di Perugia (lettera c) e in numero minimo di 1.200 quelle per la circoscrizione di Terni (lettera b).
Al medesimo articolo 6, comma 3, la legge regionale ha, invece, esonerato dalla raccolta delle firme i partiti politici o movimenti già presenti nel Consiglio regionale uscente o in una delle due Camere del Parlamento nazionale o, comunque, collegati ai predetti.
Il combinato disposto delle due norme ora citate costituisce una indubbia violazione dei sopra menzionati dettati normativi nazionali (legge n. 165/2004) e costituzionali (articoli 3 e 49) comportando una discriminazione tale da compromettere il pieno esercizio del diritto elettorale delle minoranze, che in tal modo rischierebbero di essere precluse, come di fatto è accaduto per le liste della Associazione ricorrente, dall’avere una legittima rappresentanza nel Consiglio regionale e, prima ancora, al concorso alla consultazione elettorale.
B) La legge regionale Umbria n. 2/2010 è stata approvata ed è entrata immediatamente in vigore a meno di due mesi dalla data di svolgimento della prima consultazione successiva, così manifestamente violando il precetto dettato dal “Codice di buona condotta elettorale” europeo sopra richiamato.
C) L’immediata entrata in vigore della nuova legge regionale Umbria n. 2/2010, a ridosso della prima consultazione elettorale regionale successiva e senza la previsione di opportune disposizioni transitorie in ragione della peculiarità temporale della sua prima applicazione, ha comportato la violazione della legge nazionale n. 53/1990, articolo 14, comma 3, sopra menzionata, avendo di fatto consentito uno spazio di tempo di soli 23 giorni tra la disponibilità effettiva dei fac-simili per la stampa tipografica dei moduli per la raccolta delle firme ed il termine per il deposito delle liste elettorali, ulteriormente creando una manifesta disparità di trattamento tra i partiti o movimenti esonerati dalla raccolta e quelle invece obbligati alla detta raccolta.
* * *
I provvedimenti dell’Ufficio Centrale Regionale qui impugnati, che hanno escluso le liste presentate dalla ricorrente Associazione politica “Sinistra Critica” sul rilevo del mancato deposito, per ambedue le circoscrizioni di Perugia e di Terni, e conseguentemente per la lista regionale, di un numero di firme pari ai minimi fissati dal richiamato art. 6, comma 1, della regionale Umbria n. 2/2010, risulta dunque inficiato dalla illegittimità della detta legge regionale per il denunciato contrasto con le sovraordinate disposizioni normative dettate dalle leggi statali n. 165/2004 e 53/1990, dei precetti di uguaglianza e di diritto di partecipazione dettati dagli articoli 3 e 49 della Costituzione, nonché del Codice elettorale dell’Unione Europea.
Tutto ciò premesso l’Associazione politica ricorrente
CHIEDE
che Codesto Ill.mo TAR per l’Umbria, in accoglimento del presente ricorso,
A) previa la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato e la conseguente riammissione condizionata delle liste depositate dalla Associazione politica ricorrente alla imminente consultazione elettorale regionale fissata per i prossimi 28 e 29 marzo 2010;
B) previa la rimessione alla Corte Costituzionale della valutazione in merito ai profili di illegittimità costituzionale della legge regionale Umbria n. 2/2010, specificamente:
- art. 6 commi 1 e 3, vizio di disparità di trattamento nella raccolta delle firme e violazione del diritto di rappresentanze delle minoranze;
- articolo 10, violazione del diritto di rappresentanza delle minoranza in ragione della inadeguatezza del termine per la raccolta delle firme e dell’omissione della previsione di disposizioni transitorie di prima applicazione;
- violazione del precetto dettato dal Codice approvato dal Comitato dei Ministri dell’Unione Europea in data 13/05/2004 in punto di divieto di modifica legislativa nell’anno precedente le relative consultazioni elettorali;
C) annullare i provvedimenti descritti in epigrafe, con ogni conseguenza di legge.
Si allegano i seguenti documenti:
- Verbale dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Perugia di rigetto del ricorso avverso l’esclusione della lista regionale in data 1 marzo 2010 (atto impugnato sub 1).
- Ricorso avverso il verbale di inammissibilità della lista regionale presentato dal delegato Luigino Ciotti in data 1 marzo 2010.
- Verbale di inammissibilità della lista regionale emesso dall’Ufficio Centrale Regionale in data 27 febbraio 2010.
- Verbale dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Perugia di rigetto del ricorso avverso l’esclusione della lista provinciale di Perugia in data 1 marzo 2010 (atto impugnato sub 2).
- Ricorso avverso il verbale di inammissibilità della lista provinciale presentato dal delegato Raffaele D’Amato in data 1 marzo 2010.
- Verbale di inammissibilità della lista provinciale emesso dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale Perugia in data 27 febbraio 2010.
- Verbale dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Perugia di rigetto del ricorso avverso l’esclusione della lista provinciale di Perugia in data 1 marzo 2010 (atto impugnato sub 3).
- Ricorso avverso il verbale di inammissibilità della lista provinciale presentato dalla delegata Vienna Ludovini in data 1 marzo 2010.
- Verbale di inammissibilità della lista provinciale emesso dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale Terni in data 27 febbraio 2010.
- (Luigino Ciotti) (avv. Sandro Ridolfi)
(Raffaele D’Amato) (avv. Lorenzo Battisti)
(Vienna Ludovini)
Delega
A rappresentarci e difenderci quali, rispettivamente, delegati al deposito delle liste elettorali, nonché Coordinatore regionale della Associazione politica “Sinistra Critica”, deleghiamo gli avvocati Sandro Ridolfi e Lorenzo Battisti, conferendo allo stesso ogni potere e facoltà di legge. Eleggiamo domicilio presso gli stessi in Perugia Piazza Italia n. 9.
Sono autentiche
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