giovedì 11 marzo 2010

Illegalità delle elezioni regionali umbre 28 e 29 marzo 2010: il ricorso presentato all'Osce

Di seguito inseriamo il testo del ricorso presentato all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa dai delegati umbri della Lista Bonino, Michele Guaitini, Andrea Maori, Massimiliano Bardani e Francesco Pullia per segnalare le irregolarità delle elezioni e per richiedere l'invio di osservatori internazionali che monitorino la correttezza del processo elettorale

(...)

I sottoscritti, delegati della Lista Bonino Pannella per le elezioni regionali umbre 2010, intendono rappresentare a codesta organizzazione la situazione di grave illegalità in cui si terranno le prossime elezioni regionali umbre del 28 e 29 marzo 2010, indette con decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Umbria n.5 del 21 gennaio 2010, con grave violazione dei diritti democratici dei cittadini.

Nel corso del relativo procedimento elettorale sono stati lesi i diritti delle forze politiche di minoranza, a causa della riforma della legge elettorale intervenuta a ridosso delle elezioni e della situazione di generale illegalità in cui si è svolta la fase preliminare alla presentazione delle liste, tali da rendere impossibile la presenza alla competizione di forze non omogenee a quelle già presenti nel consiglio regionale.

In data 21 dicembre 2009, infatti, con la Deliberazione n.361, il Consiglio regionale della Regione Umbria ha approvato la legge regionale n.2 del 4 gennaio 2010, recante le nuove norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Umbria, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n.1 del 5 gennaio 2010.

Tali norme, destinate a essere applicate per la prima volta alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010:

a)        hanno previsto che per presentarsi alle elezioni le liste avrebbero dovuto raccogliere un numero di firme autenticate e certificate superiori al passato in entrambe le circoscrizioni provinciali (dalle 1.000 ante riforma alle 1.200 a Terni e da 1.750 a 2.000 a Perugia) e nella circoscrizione regionale (da 1.750 a 2.000);

b)        hanno ridotto il periodo di raccolta firme dagli ordinari 6 mesi previsti in generale dall’articolo 14 c.3 della legge 21 marzo 1990 n.53 a poco più di un mese, cioè dal 21 gennaio al 25 febbraio, termine ultimo per la presentazione delle liste con il deposito delle firme raccolte;

c)        hanno esonerato dalla raccolta firme solo alcuni soggetti politici, ovvero tutti quelli che siano espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppi consiliari alla data di convocazione dei comizi elettorali o in gruppi parlamentari anche in una sola Camera o che, indipendentemente da tali condizioni, dichiarino il proprio collegamento con partiti o gruppi costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere.

Tali norme, quindi, hanno reso gravosissimo il compito da affrontare per presentarsi alle elezioni, ma solo per le liste che non hanno accettato di collegarsi con i gruppi già presenti nel sistema politico.

Si tenga, altresì, conto che, per presentare una lista, le sottoscrizioni debbono essere raccolte in presenza di un autenticatore, scelto fra quelli indicati dall’art.14 della legge 21 marzo 1990 n.53: si tratta di pubblici funzionari o consiglieri comunali o provinciali. Nessuno dei soggetti titolari di pubbliche funzioni ivi indicati, tuttavia, è tenuto a svolgere tale attività: le liste di minoranza hanno il dovere di ricorrere ad un autenticatore per raccogliere firme, ma non hanno diritto ad ottenerne.

L’unica vera garanzia che l’ordinamento appresta per le liste esterne alle istituzioni e alle assemblee rappresentative locali, che intendano presentarsi alle elezioni e debbano raccogliere, quindi, le necessarie sottoscrizioni autenticate, è quella residuale fornita dall’art.1 c.4 della legge 43/95, che impone ai comuni di mettere a disposizione proprietà comunali con propri funzionari per la raccolta firme.

È ben noto che i comuni si limitano a garantire la possibilità di sottoscrivere le liste presso la sola residenza municipale.

Il dato crea una pesante handicap a favore dei gruppi che siano dotate di consiglieri comunali o provinciali, che possono autenticare le sottoscrizioni muovendosi liberamente nel territorio di propria competenza.

La raccolta firme si è svolta, d’altra parte, in una situazione di generale violazione degli obblighi di legge previsti a tutela delle minoranze dall’articolo 1 c.4 della legge 43/95.

La norma impone in primo luogo agli organi d’informazione pubblici di informare sulla possibilità di firmare presso gli uffici comunali, il che è avvenuto solo nelle ultime 36 ore anziché negli ultimi 20 giorni come previsto dalla legge.

In secondo luogo l’art.1 c.4 impone ai comuni un orario di apertura più ampio dell’ordinario, proprio per consentire l’accesso degli elettori, contestualmente imponendo l’esposizione chiara degli orari di apertura fuori dalla loro sede, il che non è avvenuto ovunque.

In sintesi, la contrazione estrema e inattesa dei tempi di raccolta firme, a fronte di un incremento del loro numero e la situazione di illegalità in cui si è svolta la raccolta  ha inciso sui diritti dei gruppi politici estranei al “regime di esonero”, cioè esclusivamente i gruppi politici esterni al consiglio.

Non è un caso se entro il termine prescritto sono state presentate solo cinque liste e ne sono state ammesse tre, esclusivamente quelle esonerate dalla raccolta firme: sono state escluse, non avendo raggiunto il numero di firme necessarie, le altre due, cioè proprio e solo le liste tenute alla raccolta, la Lista Bonino Pannella e  Sinistra critica.

Segnaliamo quanto sopra affinché codesta organizzazione voglia intervenire anche inviando osservatori internazionali per porre fine alla violazione degli elementari diritti che il procedimento elettorale dovrebbe garantire a tutte le forze politiche.

In fede

Andrea Maori

 

Massimiliano Bardani

 

Michele Guaitini

 

Francesco Maria Pullia 

2 commenti:

  1. [...] Link articolo originale: radicaliperugia.org » Blog Archive » Illegalità delle elezioni ... [...]

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  2. Massimiliano Bardani12/03/10, 11:02

    Mi sa che hai messo la versione sbagliata, Andrea. Quella "ante Adelchi", per intenderci

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