Illegittime alcune deliberazioni del Consiglio Comunale di
Perugia per errata interpretazione dei regolamenti.
Chiesto l’annullamento del voto col quale la I Commissione ha respinto la petizione popolare sulla trasparenza.
Chiesto l’annullamento del voto col quale la I Commissione ha respinto la petizione popolare sulla trasparenza.
Il Consiglio comunale ha sempre considerato gli astenuti
ai fini del quorum ‘funzionale’ equiparando di fatto l’astensione al voto
contrario.
Ma una sentenza del Consiglio di Stato del 2012 e un susseguente parere del Ministero degli Interni del 2015 ribaltano tale interpretazione: una deliberazione deve essere approvata se i voti favorevoli superano i voti contrari.
Ma una sentenza del Consiglio di Stato del 2012 e un susseguente parere del Ministero degli Interni del 2015 ribaltano tale interpretazione: una deliberazione deve essere approvata se i voti favorevoli superano i voti contrari.
Martedì 25 ottobre la I Commissione consiliare del Comune
di Perugia ha respinto la petizione popolare promossa da Radicali Perugia sulla
trasparenza dei lavori de Consiglio con 2 voti favorevoli, 1 contrario e
7 astenuti.
Benché l’unico voto che avrà efficacia sarà quello
definitivo in Consiglio comunale, abbiamo chiesto formalmente l’annullamento
del voto in commissione per l’errata interpretazione data all’astensione e stiamo
valutando tutte le iniziative legali per la salvaguardia dei diritti dei
firmatari della petizione.
Secondo lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio Comunale,
salvo nei casi dove diversamente specificato (ad esempio per le modifiche dei
regolamenti, del piano regolatore e per l’approvazione del bilancio dove è
necessaria la maggioranza dei componenti), le deliberazioni sono approvate “con
il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti”.
Il Consiglio ha sempre interpretato tale disposizione in
maniera distorta alterando l’esito della votazione, così che i
consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto, oltre ad essere correttamente
conteggiati ai fini del numero legale (come previsto esplicitamente dal Regolamento
stesso), vengono considerati anche ai fini del quorum necessario per
l’approvazione delle delibere. Ma così facendo l’astensione equivale ad un voto
contrario, dandole così un significato più ampio e forte di ciò che è in
realtà.
Sul tema è intervenuto però il Consiglio di Stato con
la sentenza n. 3372/2012 che, intervenendo in una questione relativa ad una
votazione nel comune di Falcade, il cui Statuto sul punto è identico a quello
del comune di Perugia, e dove i voti favorevoli erano superiori a quelli
contrari ma, per effetto degli astenuti, inferiore alla maggioranza assoluta
dei presenti, ha stabilito che per il quorum funzionale, ossia per il
calcolo della maggioranza dei voti validamente espressi, vale il principio per
il quale astensione significa volontà di non partecipare al voto, con
conseguente esclusione dal computo dei presenti.
Tale principio è stato ripreso anche dal Ministero degli
Interni che, in un parere formulato ad aprile 2015, chiamato a interpretare
l’esito di una votazione che aveva visto 4 voti favorevoli, 1 contrario e 9
astenuti, in un Comune anch’esso con disposizioni statutarie e regolamentari
identiche a quelle del comune di Perugia, ha ribadito che “gli astenuti
debbano essere esclusi dal calcolo del quorum funzionale e le deliberazioni
vengono approvate in presenza di una maggioranza di voti favorevoli. Una
interpretazione diversa, nel senso di considerare l'astensione equivalente nei
fatti a un voto contrario, non sarebbe giustificata laddove è previsto il voto
favorevole, il voto contrario e l'astensione. Pertanto, si ritiene che
riguardo alla fattispecie segnalata, la deliberazione, che ha ricevuto un
numero superiore di voti favorevoli rispetto ai voti contrari, dovrebbe
intendersi approvata”.
Non dovendosi computare dunque gli astenuti, la petizione
popolare avrebbe dovuto essere approvata con 2 voti favorevoli e 1 contrario. E
come la petizione, tutte le altre deliberazioni che nel corso degli anni sono
state respinte perché i voti favorevoli, pur maggiori di quelli contrari, non
raggiungevano la soglia del 50%+1 dei consiglieri presenti, sono state falsate.
Chiediamo dunque che il Consiglio comunale di Perugia
proceda all’annullamento e alla susseguente ripetizione del voto in I
Commissione e che, pur rimanendo il vulnus delle votazioni nel passato
interpretate erroneamente, d’ora in poi gli astenuti non vengano conteggiati ai
fini del quorum necessario per le deliberazioni.
Michele Guaitini – segretario Radicali Perugia
Andrea Maori – tesoriere Radicali Perugia
Andrea Maori – tesoriere Radicali Perugia
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