Ricorso in materia elettorale (...)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’UMBRIA
RICORSO IN MATERIA ELETTORALE
Per i Sigg.ri ANDREA MAORI, MASSIMILIANO BARDANI, MICHELE GUAITINI, in qualità di delegati dell’ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA, quale soggetto titolare del contrassegno “Lista Bonino Pannella”, con sede in Roma Via di Torre Argentina n°76, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Mangone ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Perugia, alla Via R. D’Andreotto n°19/F4, giuste procure in calce al presente atto;
CONTRO
l’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettutale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato, in Perugia alla Via degli Offici n°14;
E NEI CONFRONTI DI
REGIONE DELL’UMBRIA in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante p.t., presso la sede di Perugia, Corso Vannucci n°96;
PER L’ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIVA:
- della decisione 1° marzo 2010 dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Perugia e del relativo verbale, con il quale è stato respinto il ricorso ex art. 10 comma 5 L.108/68 presentato da “Lista Bonino Pannella” avverso il provvedimento di esclusione della lista regionale dei candidati n°4 (c.d. listino regionale), emesso in data 27 febbraio 2010;
- della decisione 1° marzo 2010 dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Perugia e del relativo verbale, con il quale è stato respinto il ricorso ex art. 10 comma 5 L. 108/68, presentato dalla “Lista Bonino–Pannella” avverso il provvedimento di esclusione 27 febbraio 2010 della lista provinciale dei candidati n°8 – Circoscrizione elettorale Perugia;
- della decisione 1° marzo 2010 dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Perugia e del relativo verbale, con il quale è stato respinto il ricorso ex art. 10 comma 5 L. 108/68, presentato dalla “Lista Bonino–Pannella” avverso il provvedimento di esclusione 27 febbraio 2010 della lista dei provinciale dei candidati n°9 – Circoscrizione elettorale Terni;
- laddove necessario, di ogni altro atto antecedente e/o connesso e/o conseguente anche non conosciuto.
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Premessa – Gli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe, con i quali è stata decisa l’esclusione delle liste dei candidati presentate dalla “Lista Bonino Pannella” a livello regionale e provinciale, vista l’identità delle motivazioni di esclusione, del soggetto ricorrente e dei motivi di ricorso, sono oggetto, con il presente ricorso, di unico gravame, ai sensi e secondo la procedura di cui agli artt.6 e 19 L.1034/71.
FATTO
1. In data 4 gennaio 2010, il Consiglio regionale della Regione Umbria ha approvato la legge n°2, “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”, pubblicata nel Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale – serie generale – n. 1 del 5 gennaio 2010;
2. La legge regionale de qua ha introdotto una serie di rilevanti modifiche alla previgente disciplina statale delle elezioni regionali di cui alla L. 108/68, in particolare per quanto concerne la modalità di presentazione delle liste ed il numero di sottoscrizioni necessarie, ed introducendo, altresì, ipotesi di deroga in ordine ai predetti adempimenti per le liste che siano espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare;
3. In data 21 gennaio 2010, la Presidente della Giunta Regionale, Maria Rita Lorenzetti, ha decretato per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010, la convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale; il decreto è stato pubblicato nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA – serie generale – n.4 del 25 gennaio 2010 [doc.n°1];
4. Solo a far data dal suddetto decreto presidenziale di convocazione dei comizi elettorali, cominciavano a decorrere i termini utili per la raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste; presentazione da effettuare, a pena di esclusione, dalle ore 8 del trentesimo giorno ed entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la votazione (come si ricava dall’art.2 comma 2 della succitata Legge regionale Umbria n°2/2010), cioè, effettuati i dovuti calcoli, dalle ore 8 del 26 febbraio ed entro le ore 12 del 27 febbraio 2010; da ciò risulta, per le ragioni che si avrà modo di esporre, che il tempo utile a disposizione per la raccolta di tutte le sottoscrizioni necessarie, era di circa un mese;
5. In data 27 febbraio 2010, i rispettivi delegati della “Lista Pannella Bonino” depositavano presso i competenti uffici le dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati:
- una lista di candidati regionali cui, secondo l’ordine di presentazione, veniva assegnato dal competente Ufficio regionale presso la Corte d’Appello di Perugia il n°4 [doc.n°2];
- una lista di candidati provinciale (Circoscrizione elettorale Perugia), cui secondo l’ordine di presentazione veniva assegnato il n°8 [doc.n.3];
- una lista di candidati provinciale (Circoscrizione elettorale Terni), cui secondo l’ordine di presentazione veniva assegnato il n°9 [doc.n.4];
6. Con provvedimenti del 27 febbraio 2010 i rispettivi Uffici escludevano dalle consultazioni elettorali le liste presentate dalla “Lista Bonino Pannella”, adducendo la pressoché identica motivazione del “…mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni necessarie…” [docc.nn. 5, 6, 7];
7. In data 1° marzo 2010, avverso i suddetti provvedimenti di esclusione della lista regionale e della Lista provinciale di Perugia, la “Lista Bonino Pannella” presentava presso la Corte d’Appello di Perugia due distinti ricorsi a firma del delegato Sig. Andrea Maori, ai sensi dell’art. 10 comma 5 L.108/68; lo stesso faceva il delegato Sig. Massimiliano Bardani in ordine all’esclusione della lista provinciale di Terni [doc.n.8];
8. Nella medesima data 1° marzo 2010, l’Ufficio centrale regionale si riuniva per decidere sui ricorsi presentati, respingendoli con identiche motivazioni: l’Ufficio centrale riteneva manifestamente infondate le eccezioni prospettate nel ricorso, giacché “…per ciò che attiene al punto sub a), la scelta discrezionale fatta in materia dal legislatore regionale appare nei limiti, pur opinabili, della ragionevolezza, essendo evidente che il termine concesso consente la raccolta delle firme, come provato dal generale rispetto del termine da parte delle altre liste, e per ciò che attiene al punto sub b), giacché non appare affatto irragionevole l’esonero dalla raccolta delle firme per liste che possono richiamarsi a gruppi politici la cui rappresentatività nel corpo elettorale è presumibile a motivo dei presupposti dell’esonero (partiti o movimenti costiutiti in gruppi consiliari o collegati a gruppi parlamentari)…” [docc.nn. 9, 10, 11].
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MOTIVI IN DIRITTO
I provvedimenti impugnati con i quali è stata decisa l’esclusione della “Lista Bonino Pannella” sono espressione e conseguenza delle previsioni normative regionali di cui alla L.R. Umbria 4 gennaio 2010 n°2, perciò, in via pregiudiziale, si pone la questione di legittimità costituzionale della predetta legge regionale, segnatamente per quanto riguarda l’art. 6, commi 1 e 3, i quali rispettivamente prevedono che:
- “…1. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge n.108/1968 è sostituito dal seguente: 2. le liste devono essere presentate: a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti; b) da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; c) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 abitanti; d) da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti (…).
- 9 – bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sonpo espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno un partito o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi…”.
E’ opinione dei ricorrenti che le norme appena citate siano costituzionalmente illegittime per le ragioni che verranno diffusamente esposte nei motivi di ricorso. Inoltre, per quanto concerne la puntuale esposizione circa la rilevanza e la fondatezza della questione, si rinvia all’istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 23 L.11 marzo 1953 n°87 (infra).
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I° MOTIVO: Violazione dell’art. 3 comma 1 L.241/1990. Eccesso di potere nella figura sintomatica della motivazione carente e/o contraddittoria. Erronea e/o falsa rappresentazione dei fatti.
1.1. Le decisioni con cui l’Ufficio centrale ha ricusato la partecipazione elettorale della “Lista Bonino Pannella” appaiono viziate, anzitutto, sotto il profilo della motivazione. In esse, difatti, si legge che: “…la scelta discrezionale fatta in materia dal legislatore regionale appare rientrare nei limiti, pur opinabili, della ragionevolezza, essendo evidente che il termine concesso consente la raccolta delle firme, come provato dal generale rispetto del termine da parte delle altre liste…”.
1.2. A fondamento della pretesa ragionevolezza dei termini concessi dal legislatore, l’Ufficio centrale afferma che detto termine sarebbe stato idoneo a consentire la raccolta delle firme, in quanto rispettato dalle altre liste. Ciò non corrisponde al vero ed è evidente che ha avuto luogo un’erronea e/o falsa rappresentazione dei fatti, perché in realtà le uniche liste ammesse sono state quelle che potevano giovarsi della deroga prevista dal comma 3 del citato art. 6 L.R. 2/2010 e che, pertanto, non erano obbligatoriamente tenute a raccogliere le sottoscrizioni. La motivazione offerta dall’Ufficio centrale non si basa dunque su presupposti di fatto veritieri, così come richiesto dai principi che regolano il giusto procedimento, tra cui in particolare l’art. 3 comma 1 L.241/1990.
1.3. In ogni caso, non si dà conto del fatto che la modulistica è stata resa disponibile con grave ritardo soltanto a partire dal 28 gennaio 2010 e la raccolta delle sottoscrizioni doveva essere di fatto sospesa fino al 4 febbraio per ragioni non affatto imputabili ai ricorrenti. Al riguardo è opportuno ricordare le ragioni che hanno determinato i predetti scarti temporali. La “macchina” della raccolta delle sottoscrizioni poteva prendere il via solo dopo la decretazione da parte del Presidente della Giunta, che ha ripartito i seggi tra le due circoscrizioni provinciali di Perugia e Terni. Ciò ha avuto luogo con decreto del 21 gennaio n°6, pubblicato sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA – Parti I, II (serie generale) N.4 del 25 gennaio 2010 [doc.n.12]. Solo da tale momento, cioè dal 25 gennaio 2010, era possibile formare le liste dei candidati; e solo dopo la formazione delle liste si sarebbe potuto procedere legittimamente all’acquisizione delle sottoscrizioni. Senonché, la modulistica necessaria veniva messa a disposizione dagli uffici soltanto a partire dal 28 gennaio 2010 con un ulteriore ritardo di tre giorni. E, sebbene in data 28 gennaio prendesse il via la raccolta delle firme, l’attività doveva subire un ulteriore arresto in data 4 febbraio, a causa di difficoltà e disguidi nella compilazione dei moduli; difficoltà e disguidi non certo imputabili ai ricorrenti.
1.4. Orbene, nelle impugnate decisioni con cui si conferma l’esclusione della “Lista Bonino Pannella”, nulla è detto in merito a tali gravi ritardi; né si tiene conto del fatto che con i brevissimi tempi a disposizione la “Lista Bonino Pannella” in tutta la regione avrebbe dovuto raccogliere mediamente circa 175 (centosettantacinque) firme al giorno. Tanto per fare un esempio, nella sola Circoscrizione di Perugia le firme da raccogliere erano 2.000. Avendo a disposizione meno di 30 giorni, si sarebbero dovute raccogliere ogni giorno oltre 66 firme, compito oggettivamente difficoltoso dal momento che la “Lista Bonino Pannella” poteva contare su di un solo autenticatore (a differenza dei partiti già presenti in Consiglio i quali possono contare su tutti i propri consiglieri). E’ quindi evidente che la causa precipua del mancato conseguimento del numero di sottoscrizioni richiesto per l’ammissione è imputabile principalmente al limitato tempo a disposizione per la raccolta da effettuare con un unico autenticatore a disposizione. Del resto, tale è l’organizzazione che un partito di minoranza non presente nel Consiglio regionale è in grado di mettere in campo; la disciplina regionale avrebbe tuttavia dovuto garantire anche tali formazioni politiche, in ottemperanza ai principi di tutela delle minoranze politiche (aspetto su cui si tornerà infra).
1.5. Peraltro, e sotto ulteriore profilo, la motivazione risulta comunque carente e/o contraddittoria laddove si afferma, in termini comunque dubitativi, che i tempi a disposizione sarebbero stati ragionevoli, mentre nel contempo – e contradditoriamente - la scelta del legislatore viene definita “…opinabile…”. [cfr. docc.: 9,10,11]. Orbene, alla luce di quanto sin qui dedotto risulta che i brevissimi tempi messi a disposizione per la raccolta delle firme erano, in realtà, inopinabilmente irragionevoli. Ciò è più che giusitificato motivo per chiedere l’annullamento degli atti impugnati, viziati per eccesso di potere.
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II° MOTIVO: violazione e falsa applicazione dei principi di democraticità, uguaglianza e partecipazione popolare alla vita politica, di cui agli artt. 3, 49 Cost.- Violazione sotto ulteriori profili delle garanzie a tutela delle minoranze.
2.1. L’aggravamento dei requisiti di ammissibilità delle liste dei candidati, introdotto dal legislatore regionale con l’art. 6 comma 1 L.R. 2/2010, è in netto contrasto con i principi fondamentali di democraticità, uguaglianza e partecipazione popolare alla vita politica, che nel nostro ordinamento debbono regolare la materia delle elezioni. La scelta di aumentare il numero minimo delle sottoscrizioni necessarie (da 1.000 a 1.200 per la Circoscrizione di Terni e da 1.750 a 2.000 per la Circoscrzione di Perugia) si colloca nell’ambito di un più articolato quadro di condizioni sfavorevoli, tutte complessivamente volte a rendere ingiustamente gravosa la partecipazione alle consultazioni elettorali per partiti e/o movimenti politici privi di rappresentanti già eletti. All’aumentato numero delle sottoscrizioni necessarie si è affiancata, difatti, la netta riduzione dei tempi a disposizione per la raccolta delle stesse; riduzione dei tempi da imputare in primis alla scelta, inopportuna, di modificare (con la L.R. Umbria n°2/2010) la disciplina di fonte legislativa statale previgente (quella di cui all’art.9 L.108/68) a pochi mesi di distanza dalla data delle elezioni.
2.2. Come si è già avuto modo di ricordare, solo dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina regionale di cui alla L.R. Umbria n°2/2010 (e del decreto di ripartizione dei seggi) è stato possibile procedere legittimamente alla raccolta di firme. Considerato che la modulistica è stata resa disponibile da parte degli Uffici competenti solo dal 28 gennaio e che la stessa modulistica è stata utilizzabile concretamente solo dal 4 febbraio, con termine ultimo per la presentazione al 27 febbraio 2010, il tempo complessivamente a disposizione è stato di circa 30 (trenta) giorni. Tale breve lasso di tempo ha fortemente ridotto i termini garantiti dalla disciplina statale che, come si ricava dall’art. 14 comma 3, L.n°53/90, sarebbero invece stati di 180 (centottanta) giorni precedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature.
2.3. Si deve inoltre lamentare che la legge regionale in esame non ha previsto alcuna disciplina transitoria, benché la sua approvazione abbia avuto luogo a strettissimo ridosso delle elezioni. A ben vedere, la necessità di una disciplina transitoria è stata opportunamente avvertita dal Legislatore nazionale in sede di prima applicazione della L.43/95, la quale all’art.1 comma 12 ha previsto che “…in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione…”. La ratio perseguita con la norma in esame, nel posticipare di alcuni giorni la data di presentazione liste, era evidentemente quella di consentire un agevole adattamento alla nuova disciplina introdotta e fare in modo che i partiti e i movimenti non venissero penalizzati dall’entrata in vigore di una diversa previsione legislativa a ridosso delle elezioni.
2.4. Tornando al caso di specie, appare dunque sfornita di qualsiasi fondamento l’argomentazione utilizzata dall’Ufficio Centrale Regionale, che nel respingere i ricorsi della “Lista Bonino Pannella” avverso l’esclusione, ha ritenuto non irragionevole il termine di appena un mese concesso per la raccolta firme dei sottoscrittori “…essendo evidente che il termine concesso consente la raccolta delle firme, come provato dal generale rispetto del termine da parte delle altre liste…” [docc.nn.9,10,11]. Peraltro (ripetendo quanto in parte quanto già detto), la motivazione fornita dall’Ufficio centrale non risulta corrispondente al reale svolgimento dei fatti, giacché le uniche liste ammesse sono state, fino a prova contraria, quelle già presenti in Consiglio e/o collegate a gruppi consiliari (quindi esentate dall’obbligo di presentazione delle sottoscrizioni). Fatto sta, che la scelta di escludere l’obbligo delle sottoscrizioni per alcuni e rendere, nel contempo, il compito più gravoso per altri non può che porsi in netto e palese contrasto con l’inviolabile principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. nonché con i principi di democraticità e partecipazione popolare di cui all’art. 49 della stessa Carta fondamentale.
2.5. E’ pur vero che il fondamentale principio di eguaglianza di cui all’art.3 Cost. trova concreta applicazione, nei diversi settori, in modo che situazioni differenti non vengano trattate in maniera uniforme; ed è pur vero che tra i valori giuridici coinvolti nel procedimento di ammissione delle candidature vi sono quelli di celerità e di semplificazione che pur debbono trovare affermazione. Non è dato comprendere, tuttavia, la logica della scelta compiuta dal legislatore regionale nel caso di specie. E’ evidente, infatti, che se esso avesse voluto privilegiare celerità e semplificazione, si sarebbe limitato a derogare all’obbligo della raccolta delle firme, ma non avrebbe (come invece è stato fatto) aumentato pure il numero minimo delle sottoscrizioni: un maggior numero di firme rappresenta, infatti, una complicazione procedurale e non certo una forma di semplificazione. La ratio delle norme regionali (comma 1 e comma 3 art. 6 L.R. Umbria n°2/2010) in esame, dà perciò luogo ad un evidente contrasto. Da un lato si semplifica per chi gode già di una posizione consolidata, dall’altro si complica per i partiti e movimenti di minoranza. Per le liste non elette e non presenti in Consiglio regionale o in Parlamento, l’adempimento delle firme non solo permane, ma è reso oggettivamente più gravoso. Con il risultato che, anziché garantire l’uguaglianza sostanziale tra le liste, disuguaglianza e disparità ne risultano fortemente acuite. Tale pretesa modalità di attuazione del principio di eguaglianza di cui all’art.3 Cost. non può, pertanto, che risultare illegittima, così come, per le suesposte ragioni, illegittima è l’esclusione dell’odierna ricorrente dalle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010.
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III° MOTIVO: violazione e falsa applicazione dell’art.122 Cost. e dell’art. 4 comma 1 lett. a) L.165/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Cost.-
3.1. L’art.6 comma 3 della citata L.R. n°2/2010 ha novellato l’articolo 9 della legge 108/68 e, introducendo il comma 9-bis, ha esonerato dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste provinciali (e delle liste regionali ad esse collegate) che siano espressione di partiti o movimenti già costituiti in gruppi consiliari alla data di convocazione dei comizi elettorali o costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola Camera o che, presenti in consiglio regionale e che dichiarino il proprio collegamento con partiti o gruppi costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere. Ciò è in palese contrasto con quanto previsto dall’art.122 Cost. in relazione all’art. 4 comma 1 lett. a) L.165/2004. Le regioni, nel disciplinare con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, devono attenersi, difatti, al seguente, fondamentale principio: “…individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze…”.
3.2. Nel caso di specie viene a crearsi un’ingiustificata differenziazione, riservando un favor a partiti e/o movimenti già eletti o collegati con gruppi parlamentari, a discapito dei partiti con una base elettorale minore. Ne consegue in tal modo la lesione del principio democratico della pari concorrenza elettorale, l’alterazione delle “regole del gioco”, facilitando il mantenimento dello status quo delle maggioranze già formate, inevitabilmente a discapito delle minoranze. Le formazioni politiche che in forza della nuova disciplina regionale hanno facoltà di autodichiararsi legittimate a partecipare alle elezioni presuppongono, infatti, un consenso popolare non più attuale, espresso ormai cinque anni prima. Il consenso di base è quindi oggetto di pura e semplice presunzione, senza contare che soggetti e coalizioni politiche uscenti sono almeno in parte certamente diversi dagli attuali. Ne consegue che, oltre a violare la ratio del citato art.4 comma 1 lett.a) L.165/2004 – giacché la rappresentanza delle minoranze piuttosto che venire assicurata, risulta svuotata di significato - l’esenzione dalla necessità della sottoscrizione appare anche in netta violazione dell’art.1 Cost.- Si consente, infatti, ad alcune formazioni politiche di autolegittimarsi, violando così la manifestazione dell’esercizio della volontà popolare. In tal modo, anziché testare la rappresentatività di una lista, vi è il dubbio che la normativa regionale finisca con il garantire la presenza alle sole liste che accettino di collegarsi alle forze politiche già inserite nel sistema. Invero, l’obbligo di presentazione delle firme di un certo numero di sottoscrittori ha la precipua funzione di garantire che la lista corrisponda alla volontà di una minima frazione dell’elettorato. La motivazione opposta dall’Ufficio centrale per cui “…non appare irragionevole l’esonero…” dall’obbligo “…per liste che possono richiamarsi a gruppi politici la cui rappresentatitvità nel corpo elettorale è presumibile a motivo dei presupposti dell’esonero…” [cfr. docc.nn.9,10,11] appare destituita di qualsivoglia fondamento. Infatti, se la rappresentatività fosse presumibile dalla mera possibilità di richiamarsi a gruppi politici, ciò dovrebbe aver luogo anche per le forze politiche del gruppo misto. Invece, come si ricava dall’art. 6 comma 3 L.R. 2/2010, la deroga de qua per il gruppo misto non vale. La contraddizione è quindi evidente e, anche sotto questo profilo, si assiste ad un atteggiamento di netto sfavore verso le compagini minoritarie.
3.3. Resta il fatto che l’esenzione dell’obbligo introduce, nel caso di specie, una palese disparità di trattamento a discapito delle minoranze; minoranze che la legislazione regionale avrebbe invece dovuto garantire, disciplinando il sistema di elezione regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale. Non solo detti limiti non sono stati rispettati, ma la scelta di approvare la nuova disciplina regionale a ridosso delle consultazioni, ha definitivamente precluso la possibilità per la “Lista Bonino Pannella” e per altre liste minori, di conseguire il numero di sottoscrizioni necessario.
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ISTANZA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI
ALLA CORTE COSTITUZIONALE
In merito all’art.6 della L.R. Umbria 4 gennaio 2010 n°2 si fa istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 23 L.11 marzo 1953 n°87.
1. Sulla non manifesta irrilevanza della questione.
Per quanto concerne la rilevanza della questione, è evidente che il Giudice a quo non potrà pronunciarsi sull’annullamento degli atti impugnati, senza applicare le norme di cui ai commi 1 e 3 dell’art.6 L.R. Umbria n.2/2010. La rilevanza della questione è dunque in re ipsa, dal momento che la definizione del giudizio implica l’applicazione delle norme contenute nella suddetta legge regionale (e che si andranno a specificare nel successivo paragrafo).
2. Sulla non manifesta infondatezza della questione.
Per quanto concerne la fondatezza della questione, riassumendo in parte quanto già dedotto nel suesteso ricorso, si espone e precisa quanto segue.
Il comma 1 art. 6 L.R. Umbria 2/2010 si pone in contrasto con:
- il principio sancito dall’art. 3 Cost. nella parte in cui il numero minimo di firme necessario per la ammissione delle liste è elevato solo per i partiti o movimenti non costituiti in gruppi consiliari alla data di convocazione dei comizi elettorali, non costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola Camera, non presenti in consiglio regionale e che non abbiano dichiarato il proprio collegamento con partiti o gruppi costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere. In questo modo le condizioni di partecipazione vengono ingiustamente aggravate solo per alcuni partiti o movimenti. Anziché garantire l’eguaglianza sostanziale, il comma in esame dà luogo così ad ulteriori disuguaglianze e ad un’evidente disparità di trattamento;
- il principio sancito dall’art.49 Cost., poiché ostacola la libertà dei cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale;
il comma 3 art. 6 L.R. Umbria 2/2010 si pone in contrasto con:
- il principio della manifestazione dell’esercizio della volontà popolare di cui all’art. 1 Cost. in quanto consente a determinate formazioni politiche di autodichiararsi esenti dalla necessità di legittimare la propria partecipazione alle consultazioni elettorali con la raccolta delle sottoscrizioni, adempimento, questo, originariamente volto a garantire che alla lista corrisponda alla volontà di una minima frazione dell’elettorato;
- l’art. 122 Cost. in relazione all’art 4 comma 1 lett.a) L.165/2004, in quanto agevola il mantenimento e il rafforzamento di maggioranza costituite a discapito della garanzia di rappresentanza delle minoranze.
Fermi restando i suesposti motivi, si rileva, inoltre, un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale nella parte in cui la L.R. Umbria 2/2010, pur essendo stata approvata a stretto ridosso delle elezioni, non prevede una disciplina transitoria. Tale mancata previsione lede i suddetti principi di uguaglianza, democraticità, partecipazione e volontà popolare.
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ISTANZA CAUTELARE
Sul fumus boni iuris si rinvia a quanto già ampiamente dedotto ed argomentato.
Per quanto concerne il danno grave ed irreparabile, si evidenzia come l’esclusione delle liste presentate dai ricorrenti condizionerebbe l’esito delle consultazioni del 28 e 29 marzo p.v., impedendo agli elettori della “Lista Bonino Pannella” di votare ed eleggere i propri candidati ed a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di elettorato passivo.
Tale modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali, arrecherebbe, inoltre, un grave pregiudizio anche all’Ente regionale, la cui composizione risulterebbe contraria ai principi di democraticità e legalità e, quindi, irrimediabilmente viziata. Inoltre, nel caso in cui l’illegittimità dell’esclusione dovesse accertarsi dopo la proclamazione degli eletti, potrebbe prospettarsi la necessità di ripetere le consultazioni con un notevole dispendio di denaro pubblico.
Pertanto, in accoglimento della presente istanza cautelare, si chiede all’Ecc.mo Collegio giudicante di sospendere l’efficacia degli atti impugnati e di disporre i provvedimenti ritenuti necessari a garantire, in via interinale, la partecipazione della “Lista Bonino Pannella” alle prossime elezioni regionali.
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PQM
Gli odierni ricorrenti, quali delegati della Lista Bonino Pannella, come rappresentati ed assistiti, rigettata ogni contraria istanza,
CHIEDONO:
- in via cautelare:
1) sospendere l’efficacia degli atti impugnati;
2) disporre quanto ritenuto opportuno in via interinale a garantire l’ammissione della Lista Bonino Pannella alle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria;
- nel merito:
1) in via pregiudiziale, rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità costituzionale di cui in narrativa;
2) annullare gli atti impugnati, previa, occorrendo, disapplicazione della L.R. Umbria n° 2/2010, nella parte in cui risulti in contrasto con i ricordati principi costituzionali.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In allegato si deposita copia dei seguenti documenti:
1. Decreto presidenziale convocazione comizi elettorali;
2. Verbale di presentazione lista regionale;
3. Verbale di presentazione lista provinciale Perugia;
4. Verbale di presentazione lista provinciale Terni;
5. Provvedimento esclusione lista regionale;
6. Provvedimento esclusione lista provinciale Perugia;
7. Provvedimento esclusione lista provinciale Terni;
8. Ricorso avverso esclusione;
9. Decisione Ufficio centrale su lista regionale;
10. Decisione Ufficio centrale su lista provinciale Perugia;
11. Decisione Ufficio centrale su lista provinciale Terni;
12. Decreto presidenziale ripartizione seggi.
Con espressa riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori, compresa eventuale prova per testi.
Ai fini fiscali si dichiara che il presente ricorso, vertendo in materia elettorale, è esente dal contributo unificato.
Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 075.5715015 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica: francesco.mangone@avvocatiperugiapec.it.
Perugia, 5 marzo 2010
Avv. Francesco Mangone
Bene, molto bene, i miei più sinceri complimenti!
RispondiEliminaAvete pensato a diffidare gli uffici elettorali dal procedere alla stampa delle schede e di altro materiale elettorale senza la "Lista Bonino Pannella" prima che via sia la sentenza del TAR ?